Informazioni Utili

Documentazione Aggiuntiva

Approfondimenti

Il Cliente può presentare un reclamo scrivendo a:
Semplice Gas & Luce S.p.A.,
Servizio Clienti – Via San Quintino 3 – 10121 TORINO (TO);
servizioclienti@semplicegaseluce.it;
semplicegaseluce@pec.it.
Il Cliente può utilizzare gli appositi moduli scaricabili dalla sezione Modulistica del presente sito Reclamo/Informazioni o Reclamo Fatturazione Anomala oppure inviare una comunicazione che contenga almeno i seguenti elementi minimi necessari a consentire la sua identificazione e l’invio della risposta motivata scritta:
a) il nome ed il cognome;
b) l’indirizzo di fornitura;
c) l’indirizzo postale, se diverso dall’indirizzo di fornitura, o di posta elettronica per l’invio della risposta scritta;
d) il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettrico, gas, entrambi);
e) il codice alfanumerico identificativo del punto di prelievo dell’energia elettrica (POD) o di riconsegna del gas naturale (PDR), ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice cliente;
f) una breve descrizione dei fatti contestati.

I bonus sociali elettrico e gas sono una misura volta a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale dai nuclei familiari in condizioni di disagio economico o fisico. Sono stati gradualmente introdotti nel corso degli anni dalla normativa nazionale e successivamente attuati con provvedimenti di regolazione dell’Autorità.

BONUS SOCIALI PER DISAGIO ECONOMICO

Dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali elettrico e gas sono riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto. A tale scopo è necessario e sufficiente presentare annualmente la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) (https://www.inps.it/prestazioni-servizi/come-compilare-la-dsu-e-richiedere-l-isee) e ottenere un’attestazione di ISEE sottosoglia.

Hanno diritto ai bonus il cittadino/nucleo familiare che risulti in condizione di disagio economico, ossia che:

o appartenga ad un nucleo familiare con massimo 3 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 9.530 euro,

oppure

o appartenga ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro,

Per beneficiare dei bonus uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve:

a) risultare intestatario di un contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale:
o con tariffa per usi domestici (ossia la fornitura deve servire locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare);
o attivo (ossia l’erogazione del servizio deve essere in corso) o temporaneamente sospeso per morosità;
o il gas naturale deve essere utilizzato per riscaldamento e/o uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria;
o il misuratore del gas installato nell’abitazione non deve essere di classe superiore a G6 (la classe massima del misuratore installato per le utenze domestiche;

in alternativa

b) usufruire, in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare, di una fornitura condominiale(centralizzata) di gas naturale per uso civile e attiva.
 
Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia elettrico e/o gas – ed è riconosciuto nell’anno di competenza dell’attestazione ISEE per 12 mesi.

Il valore del bonus sociale elettrico dipende dal numero di componenti del nucleo familiare indicati nella DSU e lo sconto applicato è uguale ogni mese (per i 12 mesi dell’anno in cui il cliente ne ha diritto); il valore del bonus sociale gas non è uguale ogni mese e dipende dal numero di componenti del nucleo familiare indicati nella DSU, dall’uso che si fa del gas, (acqua calda sanitaria e/o cottura cibi, uso riscaldamento, oppure entrambi i tipi di utilizzo) e dalla zona climatica in cui è localizzata la fornitura.

I bonus sociali vengono riconosciuti dalla società di vendita nella prima fattura utile successiva alla ricezione dei dati inviati dal Sistema Informativo Integrato nel caso in cui tutte le verifiche circa l’ammissibilità siano andate a buon fine.

BONUS PER GRAVI CONDIZIONI DI SALUTE (disagio fisico)

Il bonus (elettrico) per disagio fisico è la misura volta a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica dai nuclei familiari in cui è presente un componente che si trova in condizioni di disagio fisico.

Possono ottenere il bonus, indipendentemente dalla fascia di reddito del richiedente, tutti i clienti domestici affetti da grave malattia o i clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, che richiede l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita (https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderPdf.spring?seriegu=SG&datagu=09/03/2011&redaz=11A03347&artp=1&art=1&subart=1&subart1=10&vers=1&prog=001).

Il bonus sociale per disagio fisico è cumulabile con i bonus per disagio economico qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.

L’accesso al bonus elettrico per disagio fisico è subordinato alla presentazione di apposita domanda, che va presentata presso il Comune di residenza del titolare della fornitura elettrica (anche se diverso dal malato) utilizzando gli appositi moduli o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane).

Per la richiesta del bonus per disagio fisico si deve essere in possesso di un certificato ASL che attesti la situazione di grave condizione di salute, la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali per supporto vitale, il tipo di apparecchiature utilizzate e le ore di utilizzo giornaliero, l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è installata. Non è possibile utilizzare altre forme di certificazione delle situazioni invalidanti, quali ad esempio i certificati di invalidità civile.

Il valore del bonus elettrico per disagio fisico è determinato dall’Autorità, in base ai criteri previsti dalla normativa e dipende da: potenza contrattuale, tipologia delle apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate dal beneficiario del bonus e tempo giornaliero di utilizzo. Sulla base di queste tre informazioni e del corrispondente ammontare di bonus determinato dall’Autorità, il valore del bonus spettante al nucleo familiare in condizione di disagio fisico viene calcolato dal sistema informatico che gestisce le agevolazioni (SGAte) tenuto conto di quanto certificato dalla ASL competente. Nel caso in cui la ASL non barri le caselle relative ai macchinari utilizzati e alle ore di utilizzo, il sistema assegna la fascia minima. Per conoscere e fare una stima del valore di bonus a cui il malato ha diritto è possibile effettuare una simulazione sul portale SGAte.

L’importo del bonus viene scontato direttamente sulla bolletta elettrica, non in un’unica soluzione, ma suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda. Ogni bolletta riporta una parte del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta fa riferimento.

Il bonus per disagio fisico viene erogato senza interruzioni fino a quando sono utilizzate le apparecchiature elettromedicali salvavita. Il cessato utilizzo di tali apparecchiature deve essere tempestivamente segnalato al proprio venditore di energia elettrica. Possono verificarsi situazioni per cui l’erogazione del bonus per disagio fisico viene interrotta a seguito di un controllo del Comune o del distributore competente, da cui emerga la mancanza o la variazione di una delle condizioni indispensabili per aver diritto all’agevolazione (ad esempio, se la fornitura elettrica risulta cessata per il trasferimento del cliente o se le apparecchiature elettromedicali salvavita non vengono più utilizzate). In questi casi il cliente riceve una comunicazione da SGAte con la quale viene informato dell’interruzione (o della revoca) del bonus e dei motivi.

Il valore dei bonus sociali è determinato e periodicamente aggiornato dall’Autorità, in base ai criteri previsti dalla normativa. Di norma, all’inizio dell’anno l’Autorità aggiorna i valori dei bonus sociali elettrico e gas da riconoscere nel corso di tutto il medesimo anno.

Per maggiori informazioni puoi:

accedere al sito dell’Autorità al link https://www.arera.it/consumatori/bonus-sociale;
rivolgerti allo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente, www.sportelloperilconsumatore.it, presso Acquirente Unico Spa via Guidubaldo del Monte 45 00197 Roma, ovvero scrivere a info.sportello@acquirenteunico.it sportello.energia@pec.acquirenteunico.it o chiamare il numero verde 800.166.654.

Chiunque usi, anche occasionalmente, gas naturale o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 167/2020/R/gas dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi:

(i) i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta);
(ii) i consumatori di gas metano per autotrazione.

Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore).

L’assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali. fornire informazioni agli interessati in merito ai sinistri aperti relativi al contratto di assicurazione

Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore energia reti e ambiente al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it ; per informazioni in merito ai sinistri aperti si può contattare il numero verde 800.92.92.86 (attivo dal lunedì al giovedì 09:00/12:00 – 14:00/16:30 e il venerdì 09:00/13:00) o scrivere all’indirizzo di posta elettronica assigas@cig.it.

Si allegano:

Polizza di assicurazione n. 8001676408-10 (RCT) – n. 8001676343-05 (Incendio) – n. 8001676378-04 (Infortuni), valida dalle ore 00:00 del 1 gennaio 2021 alle ore 00:00 del 1 gennaio 2025 (link: https://www.cig.it/assicurazione/)
Appendici di polizza (link: https://www.cig.it/assicurazione/)
Modulo di denuncia di sinistro (link: https://www.cig.it/assicurazione/)
 
 
 

Il Servizio di Conciliazione è lo strumento messo a disposizione dall’Autorità per agevolare la risoluzione di una eventuale controversia sorta tra il cliente finale e l’operatore (società di vendita o distributore) prima di ricorrere al giudice ordinario.

E’ possibile presentare la domanda di conciliazione al Servizio Conciliazione dell’Autorità ovvero dinanzi agli organismi ADR iscritti nell’apposito Elenco degli organismi ADR pubblicato sul sito dell’ARERA dopo aver presentato reclamo scritto al proprio operatore e aver ricevuto una risposta scritta ritenuta insoddisfacente oppure avere atteso inutilmente il decorso di 40 giorni dall’invio del reclamo.

La procedura si conclude in un termine massimo di 90 giorni solari dalla presentazione della domanda di conciliazione completa. Il Servizio Conciliazione può disporre una proroga di 30 giorni al massimo, anche su richiesta del conciliatore nei casi di controversia complessa oppure su richiesta congiunta e motivata delle parti.

Se le parti trovano una soluzione per la controversia, sottoscrivono un verbale di accordo che ha valore di titolo esecutivo, ossia può esser fatto valere dalle parti dinanzi al giudice competente in caso di mancato rispetto dei contenuti; nel caso in cui non si raggiunga un accordo, il conciliatore redige un verbale con cui indica che il tentativo ha avuto esito negativo e il tentativo di conciliazione, quale condizione di procedibilità dell’azione giudiziale, si considera esperito.

Sono escluse dall’ambito di competenza del Servizio di Conciliazione le controversie:

relative ai soli profili tributari e fiscali;
oggetto di procedure SMART Help (procedure speciali risolutive in materia di bonus sociale, ritorno al precedente fornitore, CMOR, doppia fatturazione e mancata erogazione di indennizzo automatico), fatti salvi eventuali profili risarcitori;
già oggetto di intervenuta la prescrizione;
per le quali sono state promosse azioni inibitorie, azioni di classe e altre azioni a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti attivate da Associazioni dei Consumatori.

Il Servizio Conciliazione è uno strumento di tutela stragiudiziale:

universale, poiché attivabile – previo reclamo – nei confronti di tutti i venditori e distributori di energia e gas che sono tenuti a partecipare al tentativo obbligatorio di partecipazione;
ad interazione plurima (scritta, verbale e visiva) tra cliente ed operatore, che si incontrano di regola in stanze virtuali (su richiesta delle parti, gli incontri si possono svolgere anche telefonicamente);
completamente on-line, dalla presentazione della richiesta di conciliazione all’eventuale raggiungimento dell’accordo, il quale ha valore di titolo esecutivo;
gestito da un conciliatore terzo rispetto alle parti, fornito dal Servizio Conciliazione e dotato di specifica formazione in tema di mediazione e di energia, che guida le parti ad un uso corretto del Servizio e media tra le loro richieste in posizione di totale terzietà;
gratuito per il cliente finale e per l’operatore.

Per ulteriori informazioni sul Servizio Conciliazione è possibile contattare il Numero Verde 800.166.654 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 18, esclusi i festivi) o inviare una richiesta di informazioni all’indirizzo e-mail info.sportello@acquirenteunico.it.

In alternativa al Servizio Conciliazione, è possibile svolgere il tentativo obbligatorio di conciliazione delle controversie nei settori dell’energia, presso gli organismi iscritti nell’elenco ADR dell’Autorità (per i clienti domestici), tra cui organismi che offrono procedure di negoziazione paritetica realizzate sulla base di accordi fra operatori e Associazioni dei consumatori, e presso le Camere di Commercio che hanno aderito alla convenzione sottoscritta dall’Autorità con Unioncamere, fatte salve le procedure di mediazione civile e commerciale (di cui all’articolo 5 del d.lgs. 28/2010, come modificato dal d.lgs. 149/2022) offerte dagli organismi iscritti nell’elenco tenuto dal Ministero della giustizia.

Gli Organismi di mediazione e le Camere di Commercio che intendano inviare un invito per esperire un tentativo di mediazione possono scrivere alternativamente a:

Semplice Gas & Luce S.p.A., Servizio Clienti – Via San Quintino 3 – 10121 TORINO (TO);

In caso di mancato o parziale pagamento delle bollette alla scadenza in esse indicata, il venditore costituirà in mora il cliente finale, inviandogli una comunicazione, mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, contenente l’intimazione a provvedere al pagamento degli importi insoluti entro un dato termine. Decorso inutilmente detto termine e, in ogni caso, non prima di:

40 giorni dalla notifica della costituzione in mora per il gas naturale;
25 giorni dalla notifica della diffida per i punti di fornitura di energia elettrica connessi in bassa tensione e per i quali sia tecnicamente possibile procedere alla riduzione di potenza al 15% della potenza disponibile;
40 giorni dalla notifica della messa in mora per tutti gli altri punti di fornitura di energia elettrica;

il venditore potrà richiedere al Distributore la sospensione della fornitura, che non potrà comunque essere avanzata prima che siano decorsi tre giorni lavorativi dal termine di pagamento indicato nella diffida.

Il saldo delle somme oggetto della costituzione in mora dovrà essere comunicato al venditore mediante l’invio della prova di pagamento all’indirizzo e-mail gestionecrediti@semplicegaseluce.ito all’indirizzo di posta elettronica certificata crediti.sgl@pec.it

Al cliente saranno addebitate le spese di sollecito, nonché, in caso di avanzamento e/o esecuzione della richiesta di sospensione della fornitura, il corrispettivo di sospensione e riattivazione della fornitura nel limite dell’ammontare previsto dall’Autorità, oltre a un corrispettivo di importo fisso, attualmente quantificato in € 23,00 (ventitre/00) oltre IVA.

Il fornitore è tenuto a corrispondere al cliente finale un indennizzo automatico, per un importo pari a: (a) € 30,00 (trenta/00) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora; (b) € 20,00 (venti/00) nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante alternativamente: (i) il mancato rispetto del termine ultimo entro cui il cliente finale è tenuto a provvedere al pagamento; (ii) il mancato rispetto del termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all’Impresa di Distribuzione di sospensione della fornitura. In tali casi, al cliente finale non verrà richiesto il pagamento di alcun ulteriore corrispettivo relativamente alla sospensione o riattivazione della fornitura.

Persistendo l’inadempimento il fornitore potrà decidere di risolvere il contratto di fornitura.

Nel caso la morosità penda su un punto di fornitura non disalimentabile, la società di venditacostituirà in mora il cliente finale con le stesse modalità sopra descritte, indicando il termine ultimo, che non potrà essere inferiore a 10 (dieci) giorni solari dall’invio della comunicazione, entro cui il cliente è tenuto a provvedere al pagamento, nonché l’informazione che, in caso di risoluzione del contratto per morosità, il SII attiverà i servizi di ultima istanza a decorrere dalla prima data utile ai sensi della normativa per tempo vigente. Il cliente finale potrà procedere alla comunicazione del pagamento con le stesse modalità di cui sopra.

In tutti i casi il fornitore potrà agire per il recupero coattivo del proprio credito, con ulteriore aggravio di spese a carico del cliente finale, oltre che richiedere il cd. indennizzo CMOR, qualora il cliente eserciti di diritto di recesso per cambio fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento.

FORNITURA DI GAS NATURALE

Con la bolletta del gas naturale si pagano l’accisa, l’addizionale regionale e l’imposta sul valore aggiunto (IVA).

L’accisa si applica alla quantità di gas consumato e l’aliquota aumenta se vengono superate determinate soglie di consumo annuo, i cd. scaglioni. Ogni scaglione è delimitato da un livello minimo ed uno massimo (es. 0-120 Smc, 121-480 Smc, ecc); un cliente che consuma 400 Smc in un anno pagherà, il prezzo previsto per il 1° scaglione per i primi 120 Smc consegnati; il prezzo previsto per il 2° scaglione per i restanti 280 Smc consegnati).

L’addizionale regionale si applica alla quantità di gas consumato ed è stabilita in modo autonomo da ciascuna regione nei limiti fissati dalla legge.

LIVA si applica sull’importo totale della bolletta. Attualmente, per gli usi civili l’aliquota è pari al 10% per i primi 480 mc/anno consumati, e al 22% su tutti gli altri consumi e sulle quote fisse.

(A) Si tratta dei territori indicati dal decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.
(B) L’addizionale regionale si applica sui consumi nelle regioni a statuto ordinario; non si applica nelle regioni a statuto speciale. La Regione Lombardia ha disapplicato l’addizionale dal 2002 (legge regionale 18 dicembre 2001, n. 27). L’addizionale regionale e l’imposta sostitutiva non si applicano, inoltre, ai consumi per: autotrazione; produzione e autoproduzione di energia elettrica; forze armate per gli usi consentiti; ambasciate, consolati e altre sedi diplomatiche; organizzazioni internazionali riconosciute e ai membri di tali organizzazioni, nei limiti e alle condizioni fissate dalle relative convenzioni o dagli accordi; impieghi considerati fuori campo di applicazione delle accise.
(C) Aliquota per le imprese estrattive, agricole e manifatturiere; per le altre imprese l’aliquota è quella ordinaria.

FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA

Con la bolletta dell’energia elettrica si pagano l’accisa e l’imposta sul valore aggiunto (IVA).

L’accisa si applica alla quantità di energia consumata; i clienti domestici con potenza fino a 3 kW godono di aliquote agevolate per la fornitura nell’abitazione di residenza anagrafica.

LIVA si applica sull’importo totale della bolletta. Attualmente, per le utenze domestiche è pari al 10%, per le utenze non domestiche è pari al 22%; alcune attività produttive godono dell’aliquota ridotta pari al 10%.

* In caso di forniture con potenza impegnata fino a 1,5 kW: se si consuma fino a 150 kWh/mese, le imposte non vengono applicate. Se invece si consuma di più, i kWh esenti da imposte vengono gradualmente ridotti.

In caso di forniture con potenza impegnata oltre 1,5 kW e fino a 3 kW: se si consuma fino a 220 kWh/mese le imposte non vengono applicate ai primi 150 kWh. Se si consuma di più, i kWh esenti da imposte vengono gradualmente ridotti.

CHIUSURA DA REMOTO ELETTROVALVOLA GAS: AVVERTENZE E CAUTELE

(UNI/TS 11689:2022“Sistemi di misurazione del gas – Dispositivi di misurazione del gas su base oraria – Telegestione del contatore – Utilizzo in sicurezza dell’elettrovalvola integrata”)

 

La fornitura di gas potrebbe essere sospesa/disattivata da remoto mediante chiusura dell’elettrovalvola presente sul contatore gas (salvo che risulti impossibile effettuare l’operazione per motivi tecnici), in particolare installata su PdR dotati di smart meter di calibro G4-G6. Il Distributore attuerà la chiusura da remoto e, in caso non sia fattibile, la fornitura rimarrà attiva sino all’esecuzione fisica dell’intervento sul posto. La chiusura dell’elettrovalvola determina l’interruzione del flusso di gas agli apparecchi di utilizzo (caldaia, scaldacqua, piano cottura ecc.) e, nel caso in cui essi siano in funzione, provoca lo spegnimento delle fiamme e l’intervento dei dispositivi di blocco e di sicurezza (es. termocoppie) eventualmente presenti sugli apparecchi.

 

Pertanto, il cliente è tenuto ad adottare alcune precauzioni:

a. è necessario spegnere tutti gli apparecchi di utilizzazione alimentati a gas e chiudere preventivamente tutti i rubinetti di intercettazione posti a monte dei collegamenti degli apparecchi di utilizzazione a gas;
b. In caso di esecuzione di lavori sull’impianto di utenza gas è obbligatorio rivolgersi ad un installatore abilitato ai sensi del DM 37/08;
c. Solo l’installatore abilitato ha titolo per modificare l’impianto di utenza o per installare/ disinstallare in sicurezza gli apparecchi di utilizzazione;
d. Qualora si intendano disinstallare apparecchi di utilizzo sarà sempre necessario l’intervento di un installatore abilitato che dovrà chiudere le predisposizioni dei collegamenti rimaste libere dopo la rimozione degli apparecchi con un idoneo tappo;
e. In caso di utilizzo di piani di cottura a gas sprovvisti del dispositivo di sorveglianza di fiamma (termocoppia) è necessario sorvegliare con scrupolo la fiamma e in caso di spegnimento, per insufficiente afflusso di gas, è necessario disattivare il piano cottura e chiudere il rubinetto di intercettazione posto immediatamente a monte del collegamento del piano cottura (in corrispondenza del portagomma o del collegamento con tubo di rame o con tubo PLT-CSST);
f. In caso di utilizzo di caldaia o scaldacqua è opportuno spegnere sempre l’apparecchio in caso di non utilizzo e qualora si riscontri la mancanza di alimentazione è necessario chiudere la valvola posta a monte del collegamento dell’apparecchio all’impianto di utenza gas
 
Nel caso in cui il possesso dell’immobile in questione passi (per esempio vendita dell’immobile, cessazione di contratto di locazione) ad un soggetto diverso, il cliente finale dovrà trasferire al nuovo possessore tutte le informazioni e le avvertenze in questione in quanto rilevanti.
Per il gas, da gennaio 2024, il servizio di tutela non è più disponibile e non può essere più essere scelto se non dai clienti vulnerabili (per età, difficoltà economiche o disabilità), per i quali è possibile avere una fornitura a condizioni regolate dall’Autorità (cd. servizio di tutela della vulnerabilità).

Sono considerati clienti vulnerabili – gas i clienti domestici che, alternativamente:
  • • si trovano in condizioni economicamente svantaggiate (ad esempio percettori di bonus);
  • • sono soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 legge 104/92;
  • • hanno un’utenza in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
  • • hanno un’età superiore ai 75 anni.


  • Se ritieni di essere un cliente vulnerabile puoi richiedere di essere fornito alle condizioni definite dall’Autorità (servizio di tutela della vulnerabilità), compilando l’apposita dichiarazione (scarica il modulo).

    Maggiori informazioni sulla liberalizzazione del mercato gas e sulle condizioni di fornitura del servizio di tutela della vulnerabilità definite e regolate dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente sono disponibili sul sito internet dell’Autorità (http://www.arera.it/consumatori) o contattando il numero verde 800.166.654 dello Sportello per il consumatore Energia e Ambiente.

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